Articolo 8 Unita' di conto 1. L'Unita' di conto di cui agli articoli 6 e 7 e' il Diritto Speciale di Prelievo come definito dal Fondo Monetario Internazionale. Gli ammontari menzionati negli articoli 6 e 7 sono convertiti nella valuta nazionale dello Stato in cui viene richiesta la limitazione di responsabilita' conformemente al valore di tale valuta alla data in cui e' stato costituito il fondo di limitazione, effettuato il pagamento, o e' stata data una garanzia che, in base alla legislazione di tale Stato, e' equivalente al pagamento. Il valore della valuta nazionale in termini di Diritto Speciale di Prelievo di uno Stato Parte che sia membro del Fondo Monetario Internazionale viene calcolato con il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale, in vigore alla data in questione, per le sue operazioni e transazioni. Il valore di una valuta nazionale, in termini di Diritto Speciale di Prelievo di uno Stato Parte che non sia membro del Fondo Monetario Internazionale viene calcolato nel modo fissato da tale Stato Parte. 2. Tuttavia, gli Stati che non sono membri del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non permetta l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 possono, al momento della firma senza riserva per quanto attiene alla ratifica, accettazione o approvazione, o al momento della ratifica, accettazione o approvazione o adesione, o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che i limiti della responsabilita' previsti dalla presente Convenzione da applicare nel proprio territorio sono fissati come segue: a) per quanto riguarda l'articolo 6 paragrafo 1 lettera a) ad un ammontare di: i) 5 milioni di unita' monetarie per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate; ii) per una nave di tonnellaggio superiore, l'ammontare che segue in aggiunta a quello citato al punto i): per ogni tonnellata dalle 501 alle 3000 tonnellate, 7500 unita' monetarie; per ogni tonnellata dalle 3001 alle 30 000 tonnellate, 5000 unita' monetarie; per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000 tonnellate, 3750 unita' monetarie; e per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 2500 unita' monetarie; e b) per quanto riguarda l'articolo 6 paragrafo i lettera b), ad un ammontare di: i) 2,5 milioni di unita' monetarie per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate; ii) per una nave con un tonnellaggio superiore, l'ammontare che segue in aggiunta a quello citato al punto i): per ogni tonnellata dalle 501 alle 30 000 tonnellate, 2500 unita' monetarie; per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000, 1850 unita' monetarie; e per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 1250 unita' monetarie; e c) per quanto riguarda l'articolo 7 paragrafo 1 ad un ammontare di 700 000 unita' monetarie moltiplicate per il numero di passeggeri che la nave e' autorizzata a trasportare in base al suo certificato, con un massimale di 375 milioni di unita' monetarie. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 si applicano in conformita' ai comma a) e b) del presente paragrafo. 3. L'unita' monetaria di cui al paragrafo 2 corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro fino a titolo novecento. La conversione degli ammontari di cui al paragrafo 2 nella valuta nazionale e' effettuata conformemente alla legislazione dello Stato in questione. 4. Il calcolo menzionato all'ultima frase del paragrafo 1 e la conversione di cui al paragrafo 3 devono essere effettuati in modo tale da esprimere nella valuta nazionale dello Stato Parte il valore reale piu' vicino possibile agli ammontari degli articoli 6 e 7 ivi espressi in unita' di conto. Gli Stati Parte dovranno comunicare al depositario il metodo di calcolo in ottemperanza al paragrafo 1, o il risultato della conversione di cui al paragrafo 3, a seconda del caso, al momento della firma senza riserva per quanto attiene alla notifica, accettazione o approvazione, o al momento del deposito di uno strumento di cui all'articolo 16, ed ogni qualvolta vi sia un cambiamento nel metodo di calcolo o nel risultato della conversione.