(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
                           Unita' di conto 
 
1. L'Unita' di conto di cui  agli  articoli  6  e  7  e'  il  Diritto
Speciale   di   Prelievo   come   definito   dal   Fondo    Monetario
Internazionale. Gli ammontari menzionati negli articoli 6  e  7  sono
convertiti nella valuta nazionale dello Stato in cui viene  richiesta
la limitazione di responsabilita' conformemente  al  valore  di  tale
valuta alla data in cui e' stato costituito il fondo di  limitazione,
effettuato il pagamento, o e' stata data una garanzia  che,  in  base
alla legislazione di tale Stato,  e'  equivalente  al  pagamento.  Il
valore della valuta nazionale  in  termini  di  Diritto  Speciale  di
Prelievo di uno Stato  Parte  che  sia  membro  del  Fondo  Monetario
Internazionale viene calcolato con il metodo di valutazione applicato
dal Fondo Monetario Internazionale, in vigore alla data in questione,
per le  sue  operazioni  e  transazioni.  Il  valore  di  una  valuta
nazionale, in termini di Diritto Speciale di Prelievo  di  uno  Stato
Parte che non sia membro del  Fondo  Monetario  Internazionale  viene
calcolato nel modo fissato da tale Stato Parte. 
2. Tuttavia, gli Stati  che  non  sono  membri  del  Fondo  Monetario
Internazionale e la  cui  legislazione  non  permetta  l'applicazione
delle disposizioni del paragrafo 1 possono, al  momento  della  firma
senza riserva  per  quanto  attiene  alla  ratifica,  accettazione  o
approvazione,  o  al   momento   della   ratifica,   accettazione   o
approvazione  o  adesione,  o  in   qualsiasi   momento   successivo,
dichiarare che i limiti della responsabilita' previsti dalla presente
Convenzione da applicare nel proprio  territorio  sono  fissati  come
segue: 
a) per quanto riguarda l'articolo 6 paragrafo  1  lettera  a)  ad  un
ammontare di: 
i) 5 milioni di unita' monetarie per una  nave  di  tonnellaggio  non
superiore alle 500 tonnellate; 
ii) per una nave di tonnellaggio superiore, l'ammontare che segue  in
aggiunta a quello citato al punto i): 
   per ogni tonnellata dalle 501 alle 3000 tonnellate, 7500 unita' 
monetarie; 
 per ogni tonnellata dalle 3001 alle 30 000 tonnellate, 5000 unita' 
monetarie; 
per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000 tonnellate, 3750 unita' 
monetarie; e 
  per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 2500 unita' 
monetarie; e 
b) per quanto riguarda l'articolo 6 paragrafo i lettera b), ad un 
ammontare di: 
i) 2,5 milioni di unita' monetarie per una nave di  tonnellaggio  non
superiore alle 500 tonnellate; 
ii) per una nave con un tonnellaggio superiore, l'ammontare che segue
in aggiunta a quello citato al punto i): 
per ogni tonnellata dalle 501 alle 30  000  tonnellate,  2500  unita'
monetarie; 
per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000, 1850 unita' 
monetarie; e 
per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 
1250 unita' monetarie; e 
c) per quanto riguarda l'articolo 7 
paragrafo 1 ad un ammontare di 700 000 unita' monetarie  moltiplicate
per il numero di passeggeri che la nave e' autorizzata a  trasportare
in base al suo certificato, con un massimale di 375 milioni di unita'
monetarie. 
I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6  si  applicano  in  conformita'  ai
comma a) e b) del presente paragrafo. 
3.  L'unita'  monetaria  di  cui  al  paragrafo   2   corrisponde   a
sessantacinque milligrammi e mezzo di oro fino a titolo novecento. La
conversione degli ammontari  di  cui  al  paragrafo  2  nella  valuta
nazionale e' effettuata conformemente alla legislazione  dello  Stato
in questione. 
4. Il calcolo menzionato  all'ultima  frase  del  paragrafo  1  e  la
conversione di cui al paragrafo 3 devono essere  effettuati  in  modo
tale da esprimere nella valuta nazionale dello Stato Parte il  valore
reale piu' vicino possibile agli ammontari degli articoli 6 e  7  ivi
espressi in unita' di conto. Gli Stati Parte dovranno  comunicare  al
depositario il metodo di calcolo in ottemperanza al paragrafo 1, o il
risultato della conversione di cui al  paragrafo  3,  a  seconda  del
caso, al momento della firma senza riserva per  quanto  attiene  alla
notifica, accettazione o approvazione, o al momento del  deposito  di
uno strumento di cui all'articolo 16, ed ogni  qualvolta  vi  sia  un
cambiamento nel metodo di calcolo o nel risultato della conversione.