(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
                          Cumulo di crediti 
 
1.  I  limiti   della   responsabilita'   determinati   conformemente
all'articolo 6 si applicano all'insieme dei crediti derivanti da  uno
stesso evento: 
a) nei confronti della persona  o  persone  di  cui  al  paragrafo  2
dell'articolo 1 e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o 
inadempienza essa o esse siano responsabili; oppure 
b) nei confronti del proprietario di una nave  che  presta  opera  di
soccorso da tale nave e dell'addetto o  addetti  alle  operazioni  di
soccorso che agiscono da tale nave e ogni persona delle cui azioni, 
negligenza o inadempienza egli o essi siano responsabili; oppure 
c) nei confronti dell'addetto o addetti al soccorso che non  agiscano
da una nave o che stiano agendo esclusivamente  a  bordo  della  nave
alla quale o per la quale vengono prestati i servizi di soccorso e di
qualsiasi persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza egli  o
essi siano responsabili. 
2.  I  limiti   della   responsabilita'   determinati   conformemente
all'articolo 7 si applicano all'insieme dei crediti ivi contemplate e
derivanti da uno stesso evento nei confronti della  persona  o  delle
persone di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 rispetto alla  nave  di
cui all'articolo 7 e di ogni persona delle cui azioni,  negligenza  o
inadempienza essa o esse siano responsabili.