(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 5)
                               Art. 5 
 
 
                 Tribunali amministrativi regionali 
 
    1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo  grado  i
tribunali  amministrativi  regionali  e  il  Tribunale  regionale  di
giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino -  Alto
Adige. 
    2. Il tribunale amministrativo regionale decide con  l'intervento
di  tre  magistrati,  compreso  il  presidente.   In   mancanza   del
presidente, il collegio e' presieduto  dal  magistrato  con  maggiore
anzianita' nel ruolo. 
    3. Il Tribunale regionale  di  giustizia  amministrativa  per  la
regione autonoma del Trentino - Alto Adige resta  disciplinato  dallo
statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.