(Convenzione-art. 10)
Articolo  10  -  Corruzione  di  membri  di  assemblee   parlamentari
                           internazionali 
 
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che
si rivelano necessari per configurare in quanto reato in  conformita'
al proprio diritto interno, gli atti di cui all'articolo 4, quando vi
e' coinvolto qualsiasi componente di un' assemblea parlamentare o di'
un'organizzazione internazionale o sovranazionale di cui la Parte  e'
membro.