Articolo 10 - Corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui all'articolo 4, quando vi e' coinvolto qualsiasi componente di un' assemblea parlamentare o di' un'organizzazione internazionale o sovranazionale di cui la Parte e' membro.