(Convenzione-art. 12)
                     Articolo 12 - Malversazione 
 
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che
si rivelano necessari per configurare in quanto reato in  conformita'
al  proprio  diritto  interno  quando  l'atto   e'   stato   commesso
intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare,  direttamente
o  indirettamente  qualsiasi   indebito   vantaggio   a   titolo   di
rimunerazione a chiunque dichiari o confermi di essere  in  grado  di
esercitare un'influenza sulle decisioni delle persone  indicate  agli
articoli 2, 4 a 6 e 9 ad 11, a prescindere che  l'indebito  vantaggio
sia per se stesso  o  per  altra  persona,  come  pure  il  fatto  di
sollecitare, di ricevere, o di accettarne l'offerta o la promessa  di
rimunerazione per tale influenza, a prescindere che quest'ultima  sia
o meno esercitata o che produca o meno il risultato auspicato.