(Convenzione-art. 13)
   Articolo 13 - Riciclaggio del prodotto dei reati di corruzione 
 
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che
si rivelano necessari per configurare in quanto reato in  conformita'
al proprio diritto interno, gli atti menzionati nella Convenzione del
Consiglio  d'Europa  relativa  al  riciclaggio,  al  reperimento,  al
sequestro ed alla confisca dei  prodotti  del  reato  (STE  n°  141),
articolo 6, paragrafi 1 e 2, alle condizioni ivi previste, quando  il
reato principale e' costituito da una delle infrazioni determinate ai
sensi degli articoli 2 a 12 della presente Convenzione, a  patto  che
la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni riguardo a  tali
infrazioni o non le consideri come  reati  gravi  in  relazione  alla
legislazione relativa al riciclaggio del denaro.