Articolo 13 - Riciclaggio del prodotto dei reati di corruzione Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, gli atti menzionati nella Convenzione del Consiglio d'Europa relativa al riciclaggio, al reperimento, al sequestro ed alla confisca dei prodotti del reato (STE n° 141), articolo 6, paragrafi 1 e 2, alle condizioni ivi previste, quando il reato principale e' costituito da una delle infrazioni determinate ai sensi degli articoli 2 a 12 della presente Convenzione, a patto che la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni riguardo a tali infrazioni o non le consideri come reati gravi in relazione alla legislazione relativa al riciclaggio del denaro.