(Convenzione-art. 15)
               Articolo 15 - Atti di compartecipazione 
 
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che
si rivelano necessari per configurare in quanto reato in  conformita'
al proprio diritto interno, ogni atto di complicita' di uno dei reati
stabiliti in forza della presente Convenzione.