(Convenzione-art. 17)
                      Articolo 17 - Competenza 
 
1 Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di  altro  tipo
che  si  rivelano  necessari  per  stabilire  la  propria  competenza
relativamente ad un reato determinato ai sensi degli articoli da 2  a
14 della presente Convenzione quando: 
   a il reato e' commesso interamente o in parte sul suo territorio; 
   b l'autore del reato e' un cittadino di detta Parte, uno dei  suoi
agenti  pubblici  o  uno  dei  suoi  membri  di  assemblee  pubbliche
nazionali; 
   c il reato coinvolge uno dei suoi agenti pubblici o membri di  sue
assemblee pubbliche nazionali  o  ogni  altra  persona  di  cui  agli
articoli da 9 a 11 che e' al contempo suo cittadino; 
2 Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del  suo
strumento  di  ratifica,  di  accettazione,  di  approvazione  o   di
adesione, specificare in  una  dichiarazione  inviata  al  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa che si  riserva  il  diritto  di  non
applicare,  o  di  applicare  solo  in  taluni  casi   o   condizioni
specifiche, le regole di competenza definite al par.  l  b  e  c  del
presente articolo o una parte qualsiasi di detti paragrafi. 
3 Quando una Parte si prevale della possibilita' di riserva  prevista
al par. 2 del presente articolo, essa adotta le misure necessarie per
stabilire la propria competenza relativamente ai reati determinati ai
sensi della presente Convenzione, quando il presunto autore del reato
e' presente sul suo territorio e  non  puo'  essere  estradato  verso
un'altra Parte solamente in base alla sua  nazionalita'  ,  dopo  una
richiesta di estradizione. 
4 La presente Convenzione non esclude l'esercizio, ad  opera  di  una
Parte, di una competenza  penale  stabilita  in  conformita'  al  suo
diritto interno.