Articolo 18 - Responsabilita' delle persone giuridiche 1 Ciascuna Parte prende le iniziative legislative e di altro tipo rivelatesi necessarie per assicurare che persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di corruzione attiva, di malversazione e di riciclaggio di capitali, determinati ai sensi della presente Convenzione, quando siano commessi per loro conto da un individuo sia in quanto singolo, sia come componente di un organo della persona giuridica in questione, il quale ha poteri direttivi nell'ambito della stessa, come segue: - potere di rappresentanza della persona giuridica; oppure - autorita' a prendere decisioni a nome della persona giuridica; oppure - autorita' ad esercitare controlli nell'ambito della persona giuridica; come pure della partecipazione di tale individuo in qualita' di complice o istigatore alla perpetrazione dei reati sopra menzionati. 2 A prescindere dai casi gia' previsti al capoverso 1, ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari per garantire che una persona giuridica possa essere considerata responsabile, quando l'omissione di sorveglianza o di controllo da parte dell'individuo di' cui al par. 1, ha reso possibile la perpetrazione dei reati menzionati al par. 1 per conto di detta persona giuridica, ad opera di una persona fisica sottoposta alla sua autorita'. 3 La responsabilita' della persona giuridica in forza dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali contro le persone fisiche che commettono, istigano o si rendono complici dei reati di cui al par. 1.