(Convenzione-art. 19)
                   Articolo 19 - Sanzioni e misure 
 
1 In considerazione della gravita' dei  reati  determinati  in  forza
della  presente  Convenzione  ciascuna  Parte  prevede,  per   quanto
riguarda i reati determinati in conformita' agli articoli da 2 a  14,
sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive ivi  comprese,
quando i reati sono commessi da persone fisiche,  sanzioni  privative
di liberta' che possono dar luogo all'estradizione. 
2  Ciascuna  Parte  si  accerta  che  in  caso   di   responsabilita'
determinata in forza dell'articolo 18, paragrafi 1 e  2,  le  persone
fisiche  siano  passibili  di  sanzioni  efficaci,  proporzionate   e
dissuasive a carattere penale o  non  penale,  comprese  le  sanzioni
pecuniarie 
3 Ciascuna Parte prende le iniziative legislative e di altro tipo che
si rivelano necessarie per consentirle di confiscare o di sequestrare
in altro modo gli strumenti ed i prodotti dei  reati  determinati  ai
sensi della  presente  Convenzione,  oppure  i  beni  il  cui  valore
corrisponde a tali prodotti.