(Convenzione-art. 2)
    Articolo 2 - Corruzione attiva di agenti pubblici nazionali. 
 
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che
si rivelano necessari per configurare in quanto reato in  conformita'
al  proprio  diritto  interno,  quando  l'atto  e'   stato   commesso
intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare,  direttamente
o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio ad uno dei suoi  agenti
pubblici sia per se stesso o per altra persona, affinche' compia o si
astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.