Articolo 2 - Corruzione attiva di agenti pubblici nazionali. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio ad uno dei suoi agenti pubblici sia per se stesso o per altra persona, affinche' compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.