(Convenzione-art. 21)
         Articolo 21 - Cooperazione fra autorita' nazionali 
 
Ciascuna  Parte  prende  le  misure  appropriate  che   si   rivelano
necessarie per accertarsi che le autorita' pubbliche, come pure  ogni
agente pubblico, cooperino in conformita' con il  diritto  nazionale,
con le autorita' incaricate  di  investigare  e  di  svolgere  azioni
giudiziarie per i reati : 
   a informando di propria  iniziativa  tali  autorita',  qualora  vi
siano motivi ragionevoli di ritenere che e' stato  commesso  uno  dei
reati stabiliti in forza degli articoli 2 a 14; 
   oppure 
   b fornendo, a richiesta,  alle  autorita'  in  oggetto,  tutte  le
informazioni necessarie.