Articolo 22 - Protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo che si rivelano necessarie per garantire una protezione effettiva ed adeguata: a alle persone che forniscono informazioni relative a reati determinati ai sensi degli articoli 2 a 14, o che collaborano in qualsiasi altro modo con le autorita' incaricate di investigazioni o azioni giudiziarie; b ai testimoni che rendono una deposizione su tali reati.