(Convenzione-art. 22)
Articolo 22  -  Protezione  dei  collaboratori  di  giustizia  e  dei
                              testimoni 
 
Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro  tipo  che  si
rivelano  necessarie  per  garantire  una  protezione  effettiva   ed
adeguata: 
   a alle  persone  che  forniscono  informazioni  relative  a  reati
determinati ai sensi degli articoli 2 a  14,  o  che  collaborano  in
qualsiasi altro modo con le autorita' incaricate di investigazioni  o
azioni giudiziarie; 
   b ai testimoni che rendono una deposizione su tali reati.