(Convenzione-art. 23)
Articolo 23 - Misure volte ad agevolare la raccolta di  prove  ed  il
                       sequestro dei prodotti 
 
1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro  tipo,  ivi
comprese  quelle  che  consentono  l'uso  di  tecniche  investigative
particolari  in  conformita'  alla  legislazione  nazionale,  che  si
rivelano necessarie per agevolare la raccolta di  prove  relative  ai
reati determinati ai sensi degli articoli 2 a 14, e che le permettono
di individuare, ricercare, congelare e sequestrare gli strumenti ed i
prodotti della corruzione o dei beni il cui valore corrisponde a tali
prodotti, e che sono suscettibili di  essere  oggetto  di  misure  ai
sensi del paragrafo 3 dell'articolo 19 della presente Convenzione. 
2. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo che si
rivelano necessarie per  conferire  ai  suoi  tribunali  o  autorita'
competenti il potere di ordinare la trasmissione o il  sequestro  dei
suoi fascicoli bancari, finanziari o commerciali in vista di  attuare
le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 
3. Il segreto bancario non costituisce ostacolo alle misure  definite
ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.