(Convenzione-art. 3)
    Articolo 3 - Corruzione passiva di agenti pubblici nazionali 
 
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che
si rivelano necessari per configurare in quanto reato in  conformita'
al  proprio  diritto  interno,  quando  l'atto  e'   stato   commesso
intenzionalmente, il fatto  per  uno  dei  suoi  agenti  pubblici  di
sollecitare o di ricevere, direttamente o  indirettamente,  qualsiasi
indebito vantaggio per se stesso o per altra persona, o di accettarne
l'offerta o la promessa per compiere o astenersi dal compiere un atto
nell'esercizio delle sue funzioni.