(Convenzione-art. 4)
 Articolo 4 - Corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali 
 
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che
si rivelano necessari per configurare in quanto reati in  conformita'
al proprio diritto interno, gli atti di  cui  agli  articoli  2  e  3
quando vi e' coinvolto qualsiasi componente di un' assemblea pubblica
nazionale che esercita poteri legislativi o amministrativi.