(Convenzione-art. 6)
 Articolo 6 - Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere 
 
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che
si rivelano necessari per configurare in quanto reati in  conformita'
al proprio diritto interno, gli atti di  cui  agli  articoli  2  e  3
quando vi e' coinvolto qualsiasi componente di un'assemblea  pubblica
che esercita i poteri legislativi o amministrativi di un altro Stato.