(Convenzione-art. 7)
             Articolo 7 - Corruzione attiva nel privato 
 
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che
si rivelano necessari per configurare in quanto reato in  conformita'
al  proprio  diritto  interno,  quando  l'atto  e'   stato   commesso
intenzionalmente nell'ambito di un'attivita' commerciale, il fatto di
promettere, offrire o dare direttamente  o  indirettamente  qualsiasi
indebito vantaggio ad una persona che dirige un  ente  privato  o  vi
lavora, per se' stessa o per altra  persona  affinche'  compia  o  si
astenga dal compiere un atto, cio' in trasgressione dei suoi doveri.