Articolo 7 - Corruzione attiva nel privato Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente nell'ambito di un'attivita' commerciale, il fatto di promettere, offrire o dare direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio ad una persona che dirige un ente privato o vi lavora, per se' stessa o per altra persona affinche' compia o si astenga dal compiere un atto, cio' in trasgressione dei suoi doveri.