(Convenzione-art. 8)
             Articolo 8 - Corruzione passiva nel privato 
 
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che
si rivelano necessari per configurare in quanto reato in  conformita'
al  proprio  diritto  interno,  quando  l'atto  e'   stato   commesso
intenzionalmente nell'ambito di un'attivita'  commerciale,  il  fatto
per ogni  persona  che  dirige  un  ente  privato  o  vi  lavora,  di
sollecitare  o  ricevere  direttamente  o  tramite  terzi,  qualsiasi
indebito vantaggio o di accettarne l'offerta o la promessa,  per  se'
stessa o per altra persona  al  fine  di  compiere  o  astenersi  dal
compiere un atto, cio' in trasgressione dei suoi doveri.