(Convenzione-art. 9)
        Articolo 9 - Corruzione di funzionari internazionali 
 
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che
si rivelano necessari per configurare in quanto reato in  conformita'
al proprio diritto interno, gli atti di  cui  agli  articoli  2  e  3
quando vi sono coinvolti funzionari o agenti  a  contratto  ai  sensi
dello  statuto  degli  agenti,  appartenenti   ad   un'organizzazione
pubblica internazionale o sovranazionale di cui la Parte  e'  membro,
nonche'  ogni  altra  persona   distaccata   o   meno   presso   tale
organizzazione, che esercita funzioni equivalenti a  quelle  di  tali
funzionari o agenti