Articolo 9 - Corruzione di funzionari internazionali Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi sono coinvolti funzionari o agenti a contratto ai sensi dello statuto degli agenti, appartenenti ad un'organizzazione pubblica internazionale o sovranazionale di cui la Parte e' membro, nonche' ogni altra persona distaccata o meno presso tale organizzazione, che esercita funzioni equivalenti a quelle di tali funzionari o agenti