Articolo 10.
1. Il Sottocomitato sulla prevenzione elegge i propri funzionari
per un mandato di due anni. Essi possono essere rieletti.
2. Il Sottocomitato sulla prevenzione adotta il proprio
regolamento di procedura. Esso contiene, tra l'altro, le seguenti
norme:
a) il Sottocomitato sulla prevenzione funzionera' con un quorum
rappresentato dalla meta' dei suoi componenti;
b) le decisioni del Sottocomitato sulla prevenzione saranno prese
con la maggioranza dei voti dei suoi membri;
c) il Sottocomitato sulla prevenzione tiene le sue riunioni in
camera di consiglio.
3. Il Segretario generale della Nazioni Unite convoca la prima
riunione del Sottocomitato sulla prevenzione. Dopo tale prima
riunione il Sottocomitato sulla prevenzione si riunira' con la
scadenza stabilita dal regolamento di procedura. Il Sottocomitato
sulla prevenzione e il Comitato contro la tortura si riuniscono in
contemporanea almeno una volta l'anno.