Articolo 5.
1. Il Sottocomitato sulla prevenzione e' formato da dieci membri.
Dopo la cinquantesima ratifica o adesione al presente Protocollo, il
numero dei membri del Sottocomitato sara' portato a 25.
2. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono scelti tra
persone di alta levatura morale, comprovata esperienza professionale
nel campo dell'amministrazione della giustizia, particolarmente in
diritto penale, amministrazione penitenziaria o di polizia, o negli
altri ambiti connessi al trattamento delle persone private della
liberta'.
3. Nella composizione del Sottocomitato sulla prevenzione e'
prestata dovuta attenzione ad un'equa distribuzione geografica e alla
rappresentazione delle diverse tradizioni culturali e dei diversi
sistemi giuridici degli Stati Parti.
4. Tra i componenti del Sottocomitato sulla prevenzione dovra'
anche esserci una bilanciata rappresentanza di genere, secondo i
principi di' eguaglianza e non discriminazione.
5. Non ci puo' essere piu' di un componente del Sottocomitato
sulla prevenzione cittadino dello stesso Stato.
6. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione svolgono le loro
funzioni a titolo personale, sono indipendenti e imparziali e
disposti ad operare secondo efficienza.