Articolo 6.
1. Ciascuno Stato Parte puo' nominare, ai sensi del paragrafo 2
del presente articolo, fino a due candidati in possesso delle
qualita' e dei requisiti di cui all'art. 5. Nel presentare le
candidature verranno fornite informazioni dettagliate circa le
qualifiche dei candidati.
2.
a) I candidati saranno cittadini di Stati Parti del presente
Protocollo;
b) se vengono avanzate due candidature, almeno una delle persone
nominate deve essere cittadino dello Stato Parte che li nomina;
c) non possono essere nominati come candidati due persone dello
stesso Stato Parte;
d) prima di nominare un cittadino di un altro Stato Parte, uno
Stato Parte deve cercare e ottenere il consenso di quello Stato.
3. Almeno cinque mesi prima della data della riunione degli Stati
Parti durante la quale si terranno le elezioni dei membri del
Sottocomitato sulla prevenzione, il Segretario generale delle Nazioni
Unite inviera' una lettera agli Stati Parti invitandoli a sottoporre
le candidature entro tre mesi. Il Segretario generale sottopone la
lista, in ordine alfabetico, di tutte le persone nominate, indicando
gli Stati Parti che hanno proposto le candidature.