Articolo 8.
Se un membro del Sottocomitato sulla prevenzione e' deceduto o
da' le dimissioni o per qualunque altra causa non puo' piu' svolgere
le sue funzioni, lo Stato Parte che lo aveva candidato nominera'
un'altra persona in possesso delle qualifiche e dei requisiti di
eleggibilita' di cui all'art. 5, tenendo in considerazione la
necessita' di mantenere un equilibrio tra le varie materie
rappresentate nel Sottocomitato sulla prevenzione. Tale persona
restera' in carica fino alla successiva riunione degli Stati Parti,
con l'approvazione della maggioranza degli Stati Parti. Tale
approvazione sara' considerata data salvo che la meta' o piu' degli
Stati Parti risponda negativamente entro sei settimane dal momento in
cui sono informati dal Segretario generale delle Nazioni Unite della
proposta di nomina.