Articolo 9.
I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono eletti per un
mandato di quattro anni. Potranno essere rieletti per una volta, se
ricandidati. Per meta' dei membri eletti alla prima votazione il
termine scadra' alla fine del secondo anno; immediatamente dopo la
prima elezione i nomi dei membri il cui termine scade anticipatamente
saranno estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui
all'art. 7.1 d).