(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 23)
                              Art. 23. 
                         MINIMI DI STIPENDIO 

 
  Con  decorrenza  dal  1  aprile  1946  saranno  applicati  per  gli
impiegati i seguenti minimi di stipendi: 

 
 

 
 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico



 


 
 

 
  Le   disposizioni,   di   cui   all'articolo   11   relative   alla
ricostituzione degli elementi della retribuzione, si applicano  anche
agli impiegati.