(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 24)
                              Art. 24. 
                   AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' 

 
  Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata  dopo  il  21°
anno  di  eta'  presso  una  stessa  azienda   o   gruppo   aziendale
(intendendosi per tale il complesso  industriale  facente  capo  alla
stessa societa) e nella medesima categoria di  appartenenza,  avranno
diritto indipendentemente da qualsiasi  aumento  di  merito,  ad  una
maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sottoindicate: 

 
    per il primo e secondo biennio. . . . . . . . . . . . 4% biennale
per i bienni dal 3° all'8°. . . . . . . . . . . . . . 5% biennale 

 
  Le aliquote suddette sono  calcolate  sul  minimo  contrattuale  di
stipendio mensile  della  categoria  cui  appartiene  l'impiegato.  I
futuri aumenti periodici non potranno comunque  essere  assorbiti  da
precedenti o successivi assegni di merito, ne' i  futuri  aumenti  di
merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici  maturati  o
da maturare. 
  Gli aumenti  periodici  decorreranno  dal  primo  giorno  del  mese
immediatamente successivo a quello in cui si  compie  il  biennio  di
anzianita'. Gli aumenti di anzianita'  gia'  maturata  devono  essere
ricalcolati percentualmente sui minimi  di  stipendio  in  atto  alle
singole scadenze mensili. 
  Agli impiegati attualmente in servizio  verra'  riconosciuta,  agli
effetti  degli  aumenti  periodici,  l'anzianita'  per  il   servizio
prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni  caso  di  quella
maturata prima del compimento del 21° anno di eta'. 
  Gli aumenti periodici di cui al  presente  articolo  assorbono  gli
aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. 
  Nel  caso  di  passaggio  a   categoria   superiore,   l'anzianita'
dell'impiegato, ai  fini  degli  aumenti  periodici,  decorrera'  dal
giorno di assegnazione alla nuova categoria. 
  La retribuzione  di  fatto,  ivi  compresi  gli  eventuali  aumenti
periodici gia' concessi, restera' invariata qualora  risulti  pari  o
superiore al minimo contrattuale di  stipendio  mensile  della  nuova
categoria.