Art. 25. ADEGUAMENTI STIPENDI Sugli stipendi mensili di fatto degli impiegati, attualmente esistenti nell'Italia centro-meridionale, saranno applicati, con decorrenza dal 1 aprile ed a prescindere dagli scarti percentuali per zona, gli aumenti di cui alla seguente TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico Tali aumenti verranno limitati alla meta' nei confronti di quegli impiegati, la cui retribuzione complessiva anteriore al 1 aprile 1946, dedotta la contingenza nella misura derivante dall'applicazione del presente accordo, risulti superiore alle cifre indicate nella seguente TABELLA B Parte di provvedimento in formato grafico