(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 25)
                              Art. 25. 
                        ADEGUAMENTI STIPENDI 

 
  Sugli  stipendi  mensili  di  fatto  degli  impiegati,  attualmente
esistenti  nell'Italia  centro-meridionale,  saranno  applicati,  con
decorrenza dal 1 aprile ed a prescindere dagli scarti percentuali per 
zona, gli aumenti di cui alla seguente 

 
                              TABELLA A 

 
 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico



 


 
  Tali aumenti verranno limitati alla meta' nei confronti  di  quegli
impiegati, la cui retribuzione  complessiva  anteriore  al  1  aprile
1946, dedotta la contingenza nella misura derivante dall'applicazione
del presente accordo, risulti superiore alle cifre indicate nella 
seguente 

 
                              TABELLA B 

 
 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico