(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 26)
                              Art. 26. 
                             DIMISSIONI 

 
  Nel caso di  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  in  seguito  a
dimissioni  verranno  corrisposte  all'impiegato  le  aliquote  sotto
indicate della indennita' di licenziamento di cui all'articolo 24 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937: 
    la meta' quando l'impiegato non abbia  superato,  all'atto  delle
dimissioni, i cinque anni di servizio compiuti; 
    i tre quarti quando l'impiegato, all'atto delle dimissioni, abbia
superati i cinque anni ma, non i 10 di servizio compiuti; 
    l'intero   trattamento   quando   l'impiegato,   all'atto   delle
dimissioni, abbia superato i 10 anni di servizio compiuti. 
  All'impiegata, che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la
gravidanza  o  puerperio,  verra'  corrisposto  l'intero  trattamento
previsto dal citato articolo 24.