Art. 26. DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento di cui all'articolo 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937: la meta' quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i cinque anni di servizio compiuti; i tre quarti quando l'impiegato, all'atto delle dimissioni, abbia superati i cinque anni ma, non i 10 di servizio compiuti; l'intero trattamento quando l'impiegato, all'atto delle dimissioni, abbia superato i 10 anni di servizio compiuti. All'impiegata, che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o puerperio, verra' corrisposto l'intero trattamento previsto dal citato articolo 24.