(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 27)
                              Art. 27. 
                 TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE 
                        O RIDUZIONE DI LAVORO 

 
  In caso di sospensione  di  lavoro  o  di  riduzione  della  durata
dell'orario di lavoro di cui all'articolo 8 del contratto nazionale 5
agosto 1937 disposte dalla azienda  dalle  competenti  autorita',  lo
stipendio mesile e, in  linea  eccezionale  e  a  questi  particolari
effetti, la contingenza e l'eventuale terzo  elemento  non  subiranno
riduzioni.