Art. 27. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'articolo 8 del contratto nazionale 5 agosto 1937 disposte dalla azienda dalle competenti autorita', lo stipendio mesile e, in linea eccezionale e a questi particolari effetti, la contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.