(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 28)
                              Art. 28. 
        COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO 

 
  Alla situazione risultante dagli articoli 23 e 25 verranno aggiunti
gli aumenti  di  merito  attribuiti  al  singolo  impiegato.  Non  si
considerano aumenti individuali di  merito  quelli  concessi  ad  una
larga maggioranza di impiegati. 
  Tenuto conto delle difficolta'  di  identificare  nella  situazione
individuale di ciascun impiegato la parte attinente al merito,  nella
prima sistemazione stipendiale realizzata dal  presente  accordo,  si
conviene che l'ammontare da  attribuire  a  tale  titolo  non  debba,
superare le cifre della seguente tabella: 

 
 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico



 


 
  L'eccedenza del trattamento individuale rispetto alle  cifre  della
tabella sopra riportata viene attribuita  per  il  50  per  cento  al
presumibile merito e per il restante 50  per  cento  per  anzianita';
tuttavia la quota, da attribuirsi ad anzianita', non puo' ridurre  al
di sotto  della  meta'  l'importo  degli  aumenti  di  anzianita'  da
attribuirsi in  forza  dell'articolo  24  del  presente  accordo;  il
residuo, ove non sia assorbito dagli  aumenti  del  nuovo  minimo  di
stipendio o della  nuova  contingenza,  verra'  attribuito  al  terzo
elemento.