Art. 28. COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO Alla situazione risultante dagli articoli 23 e 25 verranno aggiunti gli aumenti di merito attribuiti al singolo impiegato. Non si considerano aumenti individuali di merito quelli concessi ad una larga maggioranza di impiegati. Tenuto conto delle difficolta' di identificare nella situazione individuale di ciascun impiegato la parte attinente al merito, nella prima sistemazione stipendiale realizzata dal presente accordo, si conviene che l'ammontare da attribuire a tale titolo non debba, superare le cifre della seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico L'eccedenza del trattamento individuale rispetto alle cifre della tabella sopra riportata viene attribuita per il 50 per cento al presumibile merito e per il restante 50 per cento per anzianita'; tuttavia la quota, da attribuirsi ad anzianita', non puo' ridurre al di sotto della meta' l'importo degli aumenti di anzianita' da attribuirsi in forza dell'articolo 24 del presente accordo; il residuo, ove non sia assorbito dagli aumenti del nuovo minimo di stipendio o della nuova contingenza, verra' attribuito al terzo elemento.