Art. 29. COORDINAMENTO DEGLI AUMENTI CON LA SITUAZIONE PREESISTENTE Gli aumenti previsti dall'articolo 25 assorbiranno, sino a concorrenza dei loro importi, i miglioramenti economici gia' corrisposti dalle aziende a titolo di anticipo o di acconto in vista della presente sistemazione di adeguamento retributivo. Qualora siano stati corrisposti miglioramenti a carattere collettivo, anche a titolo diverso da quello predetto, successivamente al 1 febbraio 1946, che abbiano portato gli emolumenti (esclusa la nuova contingenza) a livelli non inferiori alla somma dei minimi di cui all'articolo 23 e degli aumenti di cui all'articolo 25, gli aumenti stessi saranno ridotti alla meta'.