(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 29)
                              Art. 29. 
                     COORDINAMENTO DEGLI AUMENTI 
                   CON LA SITUAZIONE PREESISTENTE 

 
  Gli  aumenti  previsti  dall'articolo  25  assorbiranno,   sino   a
concorrenza  dei  loro  importi,  i  miglioramenti   economici   gia'
corrisposti dalle aziende a titolo di anticipo o di acconto in  vista
della presente sistemazione di adeguamento retributivo. Qualora siano
stati corrisposti  miglioramenti  a  carattere  collettivo,  anche  a
titolo diverso da quello  predetto,  successivamente  al  1  febbraio
1946,  che  abbiano  portato  gli  emolumenti   (esclusa   la   nuova
contingenza) a livelli non inferiori alla somma  dei  minimi  di  cui
all'articolo 23 e degli aumenti di cui all'articolo 25,  gli  aumenti
stessi saranno ridotti alla meta'.