(Convenzione-art. 3)
                             Articolo 3 
 
  Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari, sia in  materia  civile  e
commerciale che in materia penale, salvo le disposizioni che regolano
il  regime  di  estradizione,  destinati  a  persone  residenti   sul
territorio  di  uno  dei  due  paesi,  saranno  trasmessi   per   via
diplomatica normale. 
  Le disposizioni del presente articolo non escludono la facolta' per
le parti contraenti di far pervenire direttamente, per mezzo dei loro
rappresentanti  diplomatici  o  consolari,  gli  atti  giudiziari   o
extra-giudiziari destinati a propri cittadini. In caso  di  conflitto
di legislazione, la nazionalita'  del  destinatario  dell'atto  sara'
determinata dalla legge del paese in cui deve aver luogo la consegna.