(Convenzione-art. 4)
                             Articolo 4 
 
  Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari non saranno tradotti ma  la
lettera  o  la  nota  di  trasmissione  sara'  redatta  nella  lingua
dell'autorita' richiesta e dovra' contenere le indicazioni seguenti: 
    autorita' da cui emana l'atto; 
    natura dell'atto di cui si tratta; 
    nome e qualita' delle parti; 
    nome e indirizzo del destinatario; 
    e, in materia penale, qualificazione del reato.