Articolo 4 Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari non saranno tradotti ma la lettera o la nota di trasmissione sara' redatta nella lingua dell'autorita' richiesta e dovra' contenere le indicazioni seguenti: autorita' da cui emana l'atto; natura dell'atto di cui si tratta; nome e qualita' delle parti; nome e indirizzo del destinatario; e, in materia penale, qualificazione del reato.