(Convenzione-art. 6)
                             Articolo 6 
 
  L'autorita' richiesta si limitera' a  far  effettuare  la  consegna
dell'atto al destinatario. 
  Se questi l'accetta volontariamente, la  prova  della  consegna  si
fara' a mezzo sia di una ricevuta datata e firmata dal  destinatario,
sia di un attestato dell'autorita' richiesta e constatante il  fatto,
il modo e la data della consegna. L'uno o l'altro di questi documenti
sara' inviato direttamente all'autorita' richiedente. 
 
  Se la consegna dell'atto non puo'  avvenire  per  qualunque  causa,
l'autorita'  richiesta  lo  restituira'   immediatamente   a   quella
richiedente indicando il motivo della mancata consegna.