(Convenzione-art. 8)
                             Articolo 8 
 
  Le  disposizioni  degli  articoli  precedenti  non  precludono,  in
materia civile  e  commerciale,  la  facolta',  per  gli  interessati
residenti sul territorio di una delle due parti  contraenti,  di  far
assicurare in uno dei due paesi la notifica e la  consegna  di  tutti
gli atti alle persone residenti in  tale  paese.  La  notifica  e  la
consegna devono essere effettuate secondo le modalita' in vigore  nel
paese in cui esse devono aver luogo.