Articolo 8 Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono, in materia civile e commerciale, la facolta', per gli interessati residenti sul territorio di una delle due parti contraenti, di far assicurare in uno dei due paesi la notifica e la consegna di tutti gli atti alle persone residenti in tale paese. La notifica e la consegna devono essere effettuate secondo le modalita' in vigore nel paese in cui esse devono aver luogo.