(Convenzione - art. 10)
                            Articolo 10. 
                      Autenticazione del testo 
 
  Il testo di un trattato e' ritenuto autentico e definitivo: 
    a) in base alla procedura stabilita in  tale  testo  o  convenuto
dagli Stati partecipanti all'elaborazione del trattato; o, 
    b) in mancanza di tale procedura,  con  la  firma,  la  firma  ad
referendum o la parafatura, da  parte  dei  rappresentanti  di  detti
Stati, del testo del trattato o dell'atto finale  di  una  conferenza
nel quale il testo venga depositato.