(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8. 
    Conferma successiva di un atto compiuto senza autorizzazione 
 
  Un atto concernente la conclusione di un trattato, compiuto da  una
persona che non puo', in base all'articolo 7, essere considerata come
autorizzata a rappresentare uno Stato a tale scopo e'  senza  effetti
giuridici, a meno che non  sia  confermato  successivamente  da  tale
Stato.