(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9. 
                         Adozione del testo 
 
  1. L'adozione del testo di un trattato si compie con il consenso di
tutti gli Stati partecipanti alla  sua  elaborazione,  salvo  i  casi
previsti dal paragrafo 2. 
  2.  L'adozione  del  testo  di  un  trattato  in   una   conferenza
internazionale si compie con la maggioranza dei due terzi degli Stati
presenti e votanti, a meno che  detti  Stati  non  decidano,  con  la
stessa maggioranza, di applicare una norma diversa.