(Convenzione-art. 11)
                             Articolo 11 
 
  1. Qualora l'adottato non abbia, nel caso di adozione da  parte  di
una sola persona, la  cittadinanza  dell'adottante  o,  nel  caso  di
adozione da parte di due coniugi, la  loro  comune  cittadinanza,  la
Parte contraente di cui l'adottante o gli  adottanti  sono  cittadini
facilitera' l'acquisto della cittadinanza da parte del minore. 
  2.  La  perdita   della   cittadinanza   che   potrebbe   risultare
dall'adozione e' subordinata al possesso o all'acquisto di una  nuova
cittadinanza.