(Convenzione-art. 12)
                             Articolo 12 
 
  1. Il numero di minori che lo stesso adottante  puo'  adottare  non
sara' limitato dalla legge. 
  2. La legge non potra' impedire a chicchessia di adottare un minore
per il fatto di avere o di potere avere un figlio legittimo. 
  3. Non potra' essere vietata dalla legge a  chicchessia  l'adozione
del proprio figlio illegittimo  qualora  tale  adozione  migliori  la
posizione giuridica del minore.