(Convenzione-art. 13)
                             Articolo 13 
 
  1. Fintanto che l'adottato non abbia raggiunto  la  maggiore  eta',
l'adozione  non  potra'  essere  revocata  che   per   decisione   di
un'autorita' giudiziaria o amministrativa per gravi motivi e solo nel
caso in cui la revoca per tali motivi sia ammessa dalla legge. 
  2. Il paragrafo precedente non riguarda i casi in cui: 
    a) l'adozione e' nulla; 
    b)  l'adozione  e'  terminata  in  seguito  alla   legittimazione
dell'adottato da parte dell'adottante.