Articolo 13
1. Fintanto che l'adottato non abbia raggiunto la maggiore eta',
l'adozione non potra' essere revocata che per decisione di
un'autorita' giudiziaria o amministrativa per gravi motivi e solo nel
caso in cui la revoca per tali motivi sia ammessa dalla legge.
2. Il paragrafo precedente non riguarda i casi in cui:
a) l'adozione e' nulla;
b) l'adozione e' terminata in seguito alla legittimazione
dell'adottato da parte dell'adottante.