(Convenzione-art. 14)
                             Articolo 14 
 
  Allorche' le indagini svolte in applicazione degli articoli 8  e  9
della presente convenzione si riferiscono ad una persona che  risieda
o abbia risieduto sul territorio di un'altra Parte contraente,  detta
Parte contraente dovra' fare in modo che le  informazioni  necessarie
che gli vengono richieste siano fornite senza indugio.  Le  autorita'
potranno comunicare direttamente fra loro a tale scopo.