(Convenzione-art. 5)
                             Articolo 5 
 
  1. Salvo quanto disposto nei  paragrafi  da  2  a  4  del  presente
articolo, l'adozione non verra' decisa  se  non  quando  siano  stati
concessi e non siano stati ritirati i seguenti consensi: 
    a) il  consenso  della  madre  e,  quando  il  minore  e'  figlio
legittimo, quello del padre o, se non vi sono  genitori  che  possano
acconsentire, il consenso di qualsiasi persona o  di  qualsiasi  ente
che sia abilitato ad esercitare al riguardo la patria potesta'; 
    b) il consenso del coniuge dell'adottante. 
  2. Non e' permesso all'autorita' competente: 
    a) di  dispensare  dal  consenso  una  delle  persone  citate  al
precedente paragrafo 1 o, 
    b) di non tener conto del mancato consenso di una delle persone o
degli  enti  citati  al  precedente  paragrafo  1,  tranne  che   per
eccezionali motivi, fissati dalla legge. 
  3. Se il padre o la madre sono stati privati della patria  potesta'
nei confronti  del  minore  o  comunque  del  diritto  di  consentire
l'adozione, la  legge  puo'  prevedere  che  tale  consenso  non  sia
richiesto. 
  4. Il consenso della  madre  all'adozione  del  figlio  non  potra'
essere accettato che dopo la nascita  di  questi,  allo  spirare  del
termine prescritto dalla legge e che non dovra' essere inferiore a  6
settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in  cui,
a   giudizio   dell'autorita'   competente,   la   madre   si   sara'
sufficientemente ristabilita dalle conseguenze del parto. 
  5. Nel presente articolo per "padre"  e  "madre"  si  intendono  le
persone che sono, legalmente, i genitori del minore.