Articolo 5
1. Salvo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 4 del presente
articolo, l'adozione non verra' decisa se non quando siano stati
concessi e non siano stati ritirati i seguenti consensi:
a) il consenso della madre e, quando il minore e' figlio
legittimo, quello del padre o, se non vi sono genitori che possano
acconsentire, il consenso di qualsiasi persona o di qualsiasi ente
che sia abilitato ad esercitare al riguardo la patria potesta';
b) il consenso del coniuge dell'adottante.
2. Non e' permesso all'autorita' competente:
a) di dispensare dal consenso una delle persone citate al
precedente paragrafo 1 o,
b) di non tener conto del mancato consenso di una delle persone o
degli enti citati al precedente paragrafo 1, tranne che per
eccezionali motivi, fissati dalla legge.
3. Se il padre o la madre sono stati privati della patria potesta'
nei confronti del minore o comunque del diritto di consentire
l'adozione, la legge puo' prevedere che tale consenso non sia
richiesto.
4. Il consenso della madre all'adozione del figlio non potra'
essere accettato che dopo la nascita di questi, allo spirare del
termine prescritto dalla legge e che non dovra' essere inferiore a 6
settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in cui,
a giudizio dell'autorita' competente, la madre si sara'
sufficientemente ristabilita dalle conseguenze del parto.
5. Nel presente articolo per "padre" e "madre" si intendono le
persone che sono, legalmente, i genitori del minore.