Articolo 6
1. La legge permette l'adozione di un minore solo da parte di due
persone unite in matrimonio, che esse adottano simultaneamente o
successivamente, o da parte di un solo adottante.
2. La legge non puo' permettere una nuova adozione di un minore che
in uno o piu' dei casi seguenti:
a) ove si tratti di un minore adottato dal coniuge
dell'adottante;
b) ove il precedente adottante sia deceduto;
c) ove la precedente adozione sia stata annullata;
d) ove la precedente adozione sia terminata.