(Convenzione-art. 6)
                             Articolo 6 
 
  1. La legge permette l'adozione di un minore solo da parte  di  due
persone unite in matrimonio,  che  esse  adottano  simultaneamente  o
successivamente, o da parte di un solo adottante. 
  2. La legge non puo' permettere una nuova adozione di un minore che
in uno o piu' dei casi seguenti: 
    a)  ove  si  tratti   di   un   minore   adottato   dal   coniuge
dell'adottante; 
    b) ove il precedente adottante sia deceduto; 
    c) ove la precedente adozione sia stata annullata; 
    d) ove la precedente adozione sia terminata.