(Convenzione-art. 7)
                             Articolo 7 
 
  1. Un minore puo' essere adottato  solo  allorche'  l'adottante  ha
raggiunto l'eta' minima prescritta a tale scopo, eta' che non  dovra'
essere inferiore ai 21 anni, ne' superiore ai 35. 
  2. Tuttavia, la legge puo' prevedere la possibilita' di derogare al
requisito dell'eta' minima: 
    a) se l'adottante e' il padre o la madre del minore, o 
    b) per il verificarsi di circostanze eccezionali.