Articolo 7
1. Un minore puo' essere adottato solo allorche' l'adottante ha
raggiunto l'eta' minima prescritta a tale scopo, eta' che non dovra'
essere inferiore ai 21 anni, ne' superiore ai 35.
2. Tuttavia, la legge puo' prevedere la possibilita' di derogare al
requisito dell'eta' minima:
a) se l'adottante e' il padre o la madre del minore, o
b) per il verificarsi di circostanze eccezionali.