(Convenzione-art. 8)
                             Articolo 8 
 
  1. L'autorita' competente  non  decidera'  un'adozione  se  non  ha
acquisito la  certezza  che  l'adozione  avvenga  nell'interesse  del
minore. 
  2. In  ogni  caso,  l'autorita'  competente  fara'  particolarmente
attenzione a che l'adozione procuri al minore un  ambiente  familiare
stabile ed armonioso. 
  3.  Come  regola  generale,  l'autorita'  competente  non  riterra'
soddisfatte le suddette condizioni  se  la  differenza  di  eta'  tra
l'adottante e il minore sara' inferiore a quella  che  intercorre  di
solito tra i genitori e i loro figli.