(Convenzione-art. 9)
                             Articolo 9 
 
  1. L'autorita' competente non decidera' un'adozione che  dopo  aver
disposto adeguate indagini sull'adottante, sul minore e sulla di  lui
famiglia. 
  2.  Le   indagini   dovranno,   a   seconda   dei   casi,   vertere
particolarmente sui seguenti fattori: 
    a)  la  personalita',  la  salute  e  la   situazione   economica
dell'adottante, la di lui vita di famiglia e la  situazione  del  suo
ambiente familiare, nonche' la sua attitudine ad allevare il minore; 
    b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; 
    c) i motivi in base ai quali,  nel  caso  in  cui  solo  uno  dei
coniugi desideri adottare il minore, l'altro coniuge non  si  associa
alla richiesta; 
    d) la reciproca compatibilita' tra il minore e l'adottante  e  la
durata del periodo durante il  quale  il  minore  e'  stato  affidato
all'adottante; 
    e) la personalita' e la salute del minore e, salvo impedimento di
legge, i precedenti del minore; 
    f) i sentimenti del minore circa l'adozione proposta; 
    g) ove occorra, la religione dell'adottante e  la  religione  del
minore. 
  3. Tali indagini dovranno essere affidate ad una persona  o  ad  un
ente  riconosciuti  dalla  legge  o  abilitati  a   tale   scopo   da
un'autorita' giudiziaria o amministrativa. 
  Tali indagini dovranno, per quanto possibile, essere effettuate  da
assistenti sociali specializzati in tale campo in  conseguenza  della
formazione ricevuta o dell'esperienza acquisita. 
  4.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   non   pregiudicano
minimamente  il  potere  e  l'obbligo  dell'autorita'  competente  di
procurarsi tutte le  informazioni  o  le  prove  riguardanti  o  meno
l'oggetto delle indagini, che essa riterra' utili al caso.