Articolo 9
1. L'autorita' competente non decidera' un'adozione che dopo aver
disposto adeguate indagini sull'adottante, sul minore e sulla di lui
famiglia.
2. Le indagini dovranno, a seconda dei casi, vertere
particolarmente sui seguenti fattori:
a) la personalita', la salute e la situazione economica
dell'adottante, la di lui vita di famiglia e la situazione del suo
ambiente familiare, nonche' la sua attitudine ad allevare il minore;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) i motivi in base ai quali, nel caso in cui solo uno dei
coniugi desideri adottare il minore, l'altro coniuge non si associa
alla richiesta;
d) la reciproca compatibilita' tra il minore e l'adottante e la
durata del periodo durante il quale il minore e' stato affidato
all'adottante;
e) la personalita' e la salute del minore e, salvo impedimento di
legge, i precedenti del minore;
f) i sentimenti del minore circa l'adozione proposta;
g) ove occorra, la religione dell'adottante e la religione del
minore.
3. Tali indagini dovranno essere affidate ad una persona o ad un
ente riconosciuti dalla legge o abilitati a tale scopo da
un'autorita' giudiziaria o amministrativa.
Tali indagini dovranno, per quanto possibile, essere effettuate da
assistenti sociali specializzati in tale campo in conseguenza della
formazione ricevuta o dell'esperienza acquisita.
4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano
minimamente il potere e l'obbligo dell'autorita' competente di
procurarsi tutte le informazioni o le prove riguardanti o meno
l'oggetto delle indagini, che essa riterra' utili al caso.