(Convenzione-art. 11)
                            ARTICOLO 11. 
 
  1.  Qualora  uno  Stato  contraente  ritenga  che  un  altro  Stato
contraente non applichi le disposizioni della  presente  Convenzione,
puo'  richiamare  l'attenzione  del  Comitato  sulla  questione.   Il
Comitato trasmette allora  la  comunicazione  allo  Stato  contraente
interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato che  ha  ricevuto
la  comunicazione  manda  al  Comitato  le  giustificazioni  o  delle
dichiarazioni scritte che chiariscano il problema ed  indichino,  ove
occorra, le eventuali  misure  adottate  da  detto  Stato  per  porre
rimedio alla situazione. 
  2. Ove, entro un termine di sei  mesi  a  partire  dalla  data  del
ricevimento  della  comunicazione  iniziale  da  parte  dello   Stato
destinatario, il problema non sia stato risolto con soddisfazione  di
entrambi gli Stati, sia mediante negoziati  bilaterali  che  mediante
qualsiasi altra procedura di cui potranno  disporre,  sia  l'uno  che
l'altro avranno il diritto di sottoporre nuovamente  il  problema  al
Comitato inviandone notifica al  Comitato  stesso  nonche'  all'altro
Stato interessato. 
  3. Il Comitato non puo' occuparsi  di  una  questione  che  gli  e'
sottoposta in conformita' del paragrafo 2 del presente  articolo  che
dopo essersi accertato che tutti i  ricorsi  interni  a  disposizione
sono  stati  utilizzati   o   esperti   conformemente   ai   principi
generalmente riconosciuti del diritto internazionale. Tale regola non
viene applicata quando le procedure di ricorso superano  dei  termini
ragionevoli. 
  4. Il Comitato puo' rivolgersi direttamente agli  Stati  contraenti
per chiedere loro tutte le informazioni supplementari  relative  alla
questione che gli viene sottoposta. 
  5. Allorche', in applicazione del presente  articolo,  il  Comitato
esamina una questione, gli Stati contraenti interessati hanno diritto
di nominare un rappresentante  che  partecipera',  senza  diritto  di
voto, ai lavori del Comitato per tutta la durata delle discussioni.