(Convenzione-art. 12)
                            ARTICOLO 12. 
 
  1. a) Dopo  che  il  Comitato  ha  ricevuto  e  vagliato  tutte  le
informazioni che sono ritenute necessarie, il Presidente  nomina  una
Commissione  conciliativa  ad  hoc   (qui   appresso   indicata   "la
Commissione") composta di cinque persone che possono  essere  o  meno
membri del Comitato. I membri sono nominati con il pieno  ed  unanime
consenso delle Parti in controversia e la Commissione pone  i  propri
buoni uffici a disposizione degli Stati interessati,  allo  scopo  di
giungere  ad  una  amichevole  soluzione  del  problema,  basata  sul
rispetto della presente Convenzione; 
    b)  Se  gli  Stati  parti  nella  controversia  non  giungono  ad
un'intesa sulla totale  o  parziale  composizione  della  Commissione
entro un termine di tre mesi, i  membri  della  Commissione  che  non
hanno ottenuto il  consenso  degli  Stati  parti  nella  controversia
vengono scelti a scrutinio segreto  tra  i  membri  del  Comitato  ed
eletti a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso. 
  2. I membri della Commissione partecipano a titolo personale.  Essi
non  devono  essere  cittadini  di  uno  degli  Stati   parti   nella
controversia, ne' cittadini di uno Stato  che  non  sia  parte  della
presente Convenzione. 
  3. La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio
regolamento interno. 
    4. La Commissione tiene normalmente le proprie riunioni presso la
Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in  ogni  altro  luogo
conveniente che verra' stabilito dalla Commissione stessa. 
  5. Il Segretariato di cui al paragrafo  3  dell'articolo  10  della
presente Convenzione pone egualmente i propri servigi a  disposizione
della Commissione ogni volta che una controversia tra gli Stati parti
comporti la costituzione della Commissione stessa. 
  6. Tutte le spese sostenute dai membri  della  Commissione  vengono
ripartite in ugual misura tra gli  Stati  parti  nella  controversia,
sulla  base  di  valutazioni   eseguite   dal   Segretario   generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
  7.  Il  Segretario  generale  sara'  autorizzato,  ove  occorra,  a
rimborsare ai Membri della  Commissione  le  spese  sostenute,  prima
ancora che il rimborso sia stato effettuato dagli Stati  parti  nella
controversia in conformita' del paragrafo 6 del presente articolo. 
  8. Le informazioni ricevute ed esaminate dal Comitato sono poste  a
disposizione della Commissione, e la Commissione puo'  chiedere  agli
Stati interessati di  fornirle  ogni  informazione  supplementare  al
riguardo.