ARTICOLO 12. 1. a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e vagliato tutte le informazioni che sono ritenute necessarie, il Presidente nomina una Commissione conciliativa ad hoc (qui appresso indicata "la Commissione") composta di cinque persone che possono essere o meno membri del Comitato. I membri sono nominati con il pieno ed unanime consenso delle Parti in controversia e la Commissione pone i propri buoni uffici a disposizione degli Stati interessati, allo scopo di giungere ad una amichevole soluzione del problema, basata sul rispetto della presente Convenzione; b) Se gli Stati parti nella controversia non giungono ad un'intesa sulla totale o parziale composizione della Commissione entro un termine di tre mesi, i membri della Commissione che non hanno ottenuto il consenso degli Stati parti nella controversia vengono scelti a scrutinio segreto tra i membri del Comitato ed eletti a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso. 2. I membri della Commissione partecipano a titolo personale. Essi non devono essere cittadini di uno degli Stati parti nella controversia, ne' cittadini di uno Stato che non sia parte della presente Convenzione. 3. La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio regolamento interno. 4. La Commissione tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in ogni altro luogo conveniente che verra' stabilito dalla Commissione stessa. 5. Il Segretariato di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione pone egualmente i propri servigi a disposizione della Commissione ogni volta che una controversia tra gli Stati parti comporti la costituzione della Commissione stessa. 6. Tutte le spese sostenute dai membri della Commissione vengono ripartite in ugual misura tra gli Stati parti nella controversia, sulla base di valutazioni eseguite dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 7. Il Segretario generale sara' autorizzato, ove occorra, a rimborsare ai Membri della Commissione le spese sostenute, prima ancora che il rimborso sia stato effettuato dagli Stati parti nella controversia in conformita' del paragrafo 6 del presente articolo. 8. Le informazioni ricevute ed esaminate dal Comitato sono poste a disposizione della Commissione, e la Commissione puo' chiedere agli Stati interessati di fornirle ogni informazione supplementare al riguardo.